Realizzazione e restauro marciapede. Utilizzo dei migliori materiali e rispetto della normativa.
L'articolo 3, comma 1°, n. 33 del Codice della strada definisce marciapiede: quella "parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni".
Ciò significa che un veicolo non ha alcun diritto a stazionare o a circolare sul marciapiede, ad eccezione delle rampe apposite per l'accesso ad eventuali aree esterne alla carreggiata appositamente create, come ad esempio parcheggi, garage o proprietà private.
Il marciapiede generalmente fa parte del demanio così come ne fanno parte anche le strade, eccezion fatta per alcuni casi di lottizzazioni in cui sono di proprietà privata, anche se aperti alla circolazione pubblica.
Co.Bi.Sar vanta un esperienza pluriennale nella realizzazione e restauro di marciapiede, in ambito pubblico e privato.